Articolo 4 del Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121
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16 agosto 2011
Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 1. All' articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dall' articolo16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 prima delle parole: «I soggetti di cui all'articolo 188-ter» sono anteposte le seguenti: «Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonche' le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b).».
2. All' articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di graduare la responsabilita' nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205 , e successive modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:
a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operativita' per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera a) del presente comma.»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all' articolo 188-ter, commi 1 , 2 , 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operativita' del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all' articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 , sono soggetti alle relative sanzioni previste dall' articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto.
2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall' articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 , per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 , e successive modificazioni, secondo i termini e le modalita' ivi indicati.
2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all' articolo 260-bis, commi 3 , 4 , 5 , 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operativita' per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 190 del citato decreto legislativo n 152 del 2006 , come modificato dall' articolo 16, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O., come ulteriormente modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 190. (Registri di carico e scarico). - 1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, nonche' le imprese e gli enti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b).
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148 , come modificato dal comma 7.
7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148 , dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» e' sostituita dalla disgiunzione: «o».
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.».
Il testo dell'articolo 39 del citato decreto legislativo n. 205 del 2010 , come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 39. (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.
2. Al fine di graduare la responsabilita' nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205 , e successive modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:
a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operativita' per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera a) del presente comma.;
2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all' articolo 188-ter, commi 1 , 2 , 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operativita' del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all' articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 , sono soggetti alle relative sanzioni previste dall' articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto.
2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall' articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 , per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 , e successive modificazioni, secondo i termini e le modalita' ivi indicati.
2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all' articolo 260-bis, commi 3 , 4 , 5 , 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operativita' per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 181-bis , 210 e 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nonche' l' articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 .
4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184-bis, comma 2, e' abrogato l'articolo 186.
5. Gli allegati B, C, D ed I alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente decreto.
6. Gli allegati A, G ed H alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati.
7. Dopo l'allegato I alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e' aggiunto l'allegato L riportato in allegato al presente decreto.
8. Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale, tutte le autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di CDR e CDR-Q, cosi' come gia' definiti dall' articolo 183, comma 1, lett. r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , precedentemente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CDR di cui alle procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1, Suballegato 1, voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse.
9. Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.
Sono considerati occasionali e saltuari:
a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno;
b) i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno.
10. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 9 conservano in azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI - Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta.
11. Fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, e' consentito l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purche' cio' avvenga senza trasporto ne' trattamento.
12. La raccolta degli elenchi telefonici e dei beni e prodotti che, dati in comodato d'uso e presentando rischi inferiori per l'ambiente, siano restituiti dal consumatore o utente, dopo l'utilizzo, al comodante, non rientra tra le operazioni di raccolta di rifiuti come definita dall'art. 183, comma 1, lett. o).
13. Le norme di cui all'articolo 184-bis si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti.
14. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell' articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come introdotto dal presente decreto, sono definite le condizioni alle quali sia da qualificarsi come sottoprodotto il materiale derivante dalle attivita' di estrazione e lavorazione di marmi e lapidei.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere individuate, in base al criterio della rappresentativita' sul piano nazionale, organizzazioni alle quali e' possibile delegare i compiti previsti dalla disciplina del Sistri ai sensi dell' articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, come modificato dall' articolo 9, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 9 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010.
16. I decreti ministeriali di attuazione delle disposizioni del presente decreto sono adottati, salvo che non sia diversamente ed espressamente previsto, entro due anni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni.».
Entrata in vigore il 16 agosto 2011
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