Articolo 5 del Decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140
Articolo 4Articolo 6
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6 maggio 1988
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Versione
5 luglio 1988
Art. 5. 1. L'indizione delle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604 , e' rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale.
2. La validita' delle graduatorie delle procedure gia' espletate entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelle per le quali e' rinviata l'indizione, e' prorogata di un anno.
3. Puo' non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie delle corrispondenti procedure immediatamente antecedenti siano esaurite.
4. Le commissioni di cui all' articolo 3 della legge 25 agosto 1982, n. 604 , possono essere integrate con eventuali membri aggregati per l'accertamento di specifici requisiti culturali, professionali e linguistici, ai fini dell'espletamento delle funzioni all'estero.
(( 5. Il personale docente e non docente immesso in ruolo ai sensi del titolo II della legge 25 agosto 1982, n. 604 , e' mantenuto in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero per un ulteriore triennio dalla scadenza del settennio economico. Tutte le proroghe della permanenza in servizio del personale impegnato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero disposte dalla legislazione vigente, in deroga a quanto previsto dalla legge 25 agosto 1982, n. 604 , non interrompono le procedure concorsuali di cui alla suddetta legge e pertanto le relative graduatorie restano in vigore sino al completo esaurimento.
5-bis. A tutto il personale viene fatta salva la possibilita' di venire ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all' articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 ))
Entrata in vigore il 5 luglio 1988
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