Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1960
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 ottobre 1961
Art. 5.
Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalita' di attuazione.
Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilita' di bilancio dell'Istituto.
Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potra' provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1961
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