Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1960
Articolo 6Articolo 8
Versione
29 ottobre 1961
Art. 7.
L'istituto puo' avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unita' tecnico-didattica.
Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1961
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