Art. 3-bis. ((Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie
agevolate erogate dall'INPDAP)) (( 1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all' articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volonta' di adesione";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione". ))
agevolate erogate dall'INPDAP)) (( 1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all' articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volonta' di adesione";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione". ))