Articolo 39 del Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159
Articolo 38Articolo 39 bis
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Art. 39. Disposizioni in materia di accertamento e riscossione 1. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , i commi 101 e 102 sono abrogati e, al comma 104, le parole: "nell'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2007".
2. All' articolo 2752, primo comma, del codice civile , dopo le parole: "per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche", sono inserite le seguenti: ", per l'imposta regionale sulle attivita' produttive".
3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , non e' piu' utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualita' e quantita' dei medicinali venduti. Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia.
4. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 56, dopo le parole: "alla condivisione" sono inserite le seguenti: ", al costante scambio";
b) al comma 57, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attivita' di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalita' di gestione del sistema informativo della fiscalita' funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56.".
4-bis. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter:
1) nel primo periodo, le parole: "di euro 0,52" sono sostituite dalle seguenti: "di 1 euro";
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La misura del compenso puo' essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento";
b) al comma 11:
1) nel secondo periodo, le parole: "la misura del compenso spettante e" sono soppresse;
2) l'ultimo periodo e' soppresso.
4-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)) . ((16)) 4-quater. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)) . ((16)) 4-quinquies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)) . ((16)) 5. All' articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: "7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari.".
6. All' articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , le parole: "31 agosto 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2007" e le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2010".
7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b) , e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attivita' di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321 , svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' essere effettuata entro il 30 giugno 2008.
8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) al comma 1, le parole da: "provvede" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.";
b) all'articolo 48, comma 1, le parole: "il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "i termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis".
8-bis. All' articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), dopo le parole: "regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , che" sono inserite le seguenti: ", se previsto nell'incarico di trasmissione,";
b) il comma 2 e' abrogato.
8-ter. Il comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , e' sostituito dal seguente:
"43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2004, per le indennita' di fine rapporto, per le altre indennita' e somme e per le indennita' equipollenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 2003, nonche' per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 2003, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all' articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , ne' all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito e' inferiore a 100 euro".
8-quater. L' articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - 1. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico e' fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.
2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico e' limitato fino alle ore 11".

------------- AGGIORNAMENTO (16)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 35) che "le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attivita' svolte a decorrere dall'anno 2012".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2012
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