Articolo 24 del Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159
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Art. 24. Sostegno straordinario ai comuni in dissesto 1. Al fine di accelerare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. ((Per le medesime finalita' di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, e' trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008.)) ((Dette somme saranno ripartite)) nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali. ((4)) 2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 ((dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,)) sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della modalita' semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ((le somme di cui al comma 1 rientrano)) tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007. ((4)) 4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, cosi' come definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 , e successive modificazioni, relativi a investimenti.
5. In caso di mancata adozione della modalita' semplificata, al fine di rispettare il principio della par condicio creditorum, le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze.
Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto gia' previsto nel comma 4 e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorita' di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:
a) alle spese per le quali sussiste gia' un titolo esecutivo;
b) alle procedure esecutive estinte.

----------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo, comma 1, e' rinviato al 31 dicembre 2008.
Ha inoltre disposto (con l'art. 40, comma 2) che il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui al presente articolo, comma 3, e' rinviato al 31 dicembre 2008.
Entrata in vigore il 1 marzo 2008
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