3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della modalita' semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ((le somme di cui al comma 1 rientrano)) tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007. ((4)) 4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, cosi' come definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 , e successive modificazioni, relativi a investimenti.
5. In caso di mancata adozione della modalita' semplificata, al fine di rispettare il principio della par condicio creditorum, le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze.
Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto gia' previsto nel comma 4 e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorita' di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:
a) alle spese per le quali sussiste gia' un titolo esecutivo;
b) alle procedure esecutive estinte.
----------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo, comma 1, e' rinviato al 31 dicembre 2008.
Ha inoltre disposto (con l'art. 40, comma 2) che il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui al presente articolo, comma 3, e' rinviato al 31 dicembre 2008.