Articolo 1 della Legge 24 luglio 1957, n. 756
Articolo 2
Versione
15 settembre 1957
Art. 1.
Il contributo annuo dovuto dallo Stato alla Scuola normale superiore di Pisa e' determinato a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 in lire 40.000.000.
Limitatamente all'esercizio finanziario 1956-1957 alla Scuola predetta sara' erogato un contributo straordinario di 16 milioni.
Entrata in vigore il 15 settembre 1957