Articolo 2 del Decreto legislativo 17 febbraio 1990, n. 24
Articolo 1
Versione
20 febbraio 1990
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1990
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