Articolo 6 - Accordo quadro
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 marzo 1995
Art. 6
1) Le disposizioni del presente Accordo non impediranno agli Stati Contraenti di potere far ricorso, di comune intesa, ad altre forme di cooperazione transfrontaliera.
2) Le disposizioni del presente Accordo non potranno essere interpretate come suscettibili di pregiudicare la validita' degli accordi e delle intese di cooperazione gia' esistenti.
Entrata in vigore il 19 marzo 1995
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