Art. 2. Specificazioni tecniche della misura della remunerazione 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete di trasmissione nazionale elabora, entro i successivi tre mesi, una proposta per disciplinare il sistema di remunerazione di cui all'articolo 1, specificando le modalita' tecniche di calcolo della remunerazione, nonche' i requisiti delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).
2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e' approvata la proposta di cui al comma 1 e sono impartite direttive concernenti:
a) le responsabilita' del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di garanzia di adeguatezza di capacita' produttiva;
b) le responsabilita' del Gestore del mercato elettrico, in ordine al coordinamento con il mercato dell'energia elettrica, al fine di evitare distorsioni dei meccanismi concorrenziali;
c) gli indirizzi volti a evitare particolari stati di vulnerabilita' del sistema elettrico nazionale, nonche' per favorire la diversificazione delle fonti energetiche.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, altresi', la data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'articolo 1.
2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e' approvata la proposta di cui al comma 1 e sono impartite direttive concernenti:
a) le responsabilita' del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di garanzia di adeguatezza di capacita' produttiva;
b) le responsabilita' del Gestore del mercato elettrico, in ordine al coordinamento con il mercato dell'energia elettrica, al fine di evitare distorsioni dei meccanismi concorrenziali;
c) gli indirizzi volti a evitare particolari stati di vulnerabilita' del sistema elettrico nazionale, nonche' per favorire la diversificazione delle fonti energetiche.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, altresi', la data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'articolo 1.