Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127
Articolo 4Articolo 6
Versione
25 febbraio 1970
Art. 5.
L' art. 2384 del codice civile e' sostituito dal seguente:

Art. 2384. - Poteri di rappresentanza

Gli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo.
Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1970
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