Art. 6.
Dopo l' art. 2384 del codice civile e' aggiunto il seguente:
Art. 2384-bis. - Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale
L'estraneita' all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della societa' non puo' essere opposta ai terzi in buona fede.
Dopo l' art. 2384 del codice civile e' aggiunto il seguente:
Art. 2384-bis. - Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale
L'estraneita' all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della societa' non puo' essere opposta ai terzi in buona fede.