Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 febbraio 1970
Art. 6.
Dopo l' art. 2384 del codice civile e' aggiunto il seguente:

Art. 2384-bis. - Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale

L'estraneita' all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della societa' non puo' essere opposta ai terzi in buona fede.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1970
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