Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127
Articolo 8Articolo 10
Versione
25 febbraio 1970
Art. 9.
L' art. 2435 del codice civile e' sostituito dal seguente:

Art. 2435. - Pubblicazione del bilancio

Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, corredata dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere a cura degli amministratori depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
Il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite debbono essere altresi' pubblicati nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1970
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente