Art. 9.
L' art. 2435 del codice civile e' sostituito dal seguente:
Art. 2435. - Pubblicazione del bilancio
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, corredata dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere a cura degli amministratori depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
Il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite debbono essere altresi' pubblicati nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.
L' art. 2435 del codice civile e' sostituito dal seguente:
Art. 2435. - Pubblicazione del bilancio
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, corredata dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere a cura degli amministratori depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
Il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite debbono essere altresi' pubblicati nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.