Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 febbraio 1970
Art. 3. null ita' della societa' puo' essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancanza dell'atto costitutivo;
2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
3) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 relative al controllo preventivo;
4) illiceita' o contrarieta' all'ordine pubblico dello oggetto sociale;
5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della societa', o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;
6) inosservanza della disposizione di cui all'articolo 2329, n. 2;
7) incapacita' di tutti i soci fondatori;
8) mancanza della pluralita' dei fondatori.
La dichiarazione di nullita' non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della societa' dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullita' nomina i liquidatori.
La nullita' non puo' essere dichiarata quando la causa di essa e' stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1970
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