Art. 3. null ita' della societa' puo' essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancanza dell'atto costitutivo;
2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
3) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 relative al controllo preventivo;
4) illiceita' o contrarieta' all'ordine pubblico dello oggetto sociale;
5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della societa', o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;
6) inosservanza della disposizione di cui all'articolo 2329, n. 2;
7) incapacita' di tutti i soci fondatori;
8) mancanza della pluralita' dei fondatori.
La dichiarazione di nullita' non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della societa' dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullita' nomina i liquidatori.
La nullita' non puo' essere dichiarata quando la causa di essa e' stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.
1) mancanza dell'atto costitutivo;
2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
3) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 relative al controllo preventivo;
4) illiceita' o contrarieta' all'ordine pubblico dello oggetto sociale;
5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della societa', o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;
6) inosservanza della disposizione di cui all'articolo 2329, n. 2;
7) incapacita' di tutti i soci fondatori;
8) mancanza della pluralita' dei fondatori.
La dichiarazione di nullita' non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della societa' dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullita' nomina i liquidatori.
La nullita' non puo' essere dichiarata quando la causa di essa e' stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.