Articolo 15 del Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676
Articolo 14Articolo 16
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27 aprile 1962
Art. 15.


Gli alloggi costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 , debbono rispondere ai seguenti requisiti:
1) avere accesso diretto e, comunque, indipendente;
2) essere provvisti di presa d'acqua nel caso in cui le abitazioni siano ubicate entro o nelle immediate adiacenze di un centro urbano provvisto di impianto di distribuzione dell'acqua potabile;
3) essere costituiti di non meno di due e non piu' di cinque vani abitabili oltre i locali accessori costituiti da cucina, latrina con bagno o doccia, disimpegni nonche' da eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali.
Per le famiglie composte di piu' di sette membri e' consentito l'aumento previsto dall' art. 5, quinto comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408 .
Gli alloggi, escluse le pertinenze, devono avere una superficie non superiore a quella consentita dall'art. 5, comma terzo, della citata legge 2 luglio 1949, n. 408 , e una altezza, da pavimento a soffitto, compresa, a seconda le condizioni climatiche locali, tra un minimo di mt. 2,60 ed un massimo di mt. 3,20.
Entrata in vigore il 27 aprile 1962