Art. 27. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Fermo il disposto di cui all'articolo 21, le attivita' di cui al presente decreto sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Fermo il disposto di cui all'articolo 21, le attivita' di cui al presente decreto sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.