Articolo 5 del Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
Articolo 4Articolo 6
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28 dicembre 1993
Art. 5. (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 5) 1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di eta' e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilita' previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 .
Entrata in vigore il 28 dicembre 1993
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