Articolo 10 del Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
Articolo 9Articolo 11
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28 dicembre 1993
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Versione
31 dicembre 2005
Art. 10. (Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera d) 1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.
2. I delegati ((delle liste)) di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270)) .
4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito.
5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione ((delle liste di candidati)) sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.
6. Contro le decisioni di eliminazione ((di liste o di candidati)) , i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 .
7. Per le modalita' ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonche' per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2005
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