Articolo 13 del Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
Articolo 12Articolo 14
Versione
28 dicembre 1993
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Versione
31 dicembre 2005
Art. 13.
( Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 15, primo e secondo comma ; legge 11 agosto 1991, n. 271, articoli 7, comma 1 , ed 8, comma 1 ; legge 23 gennaio 1992, n. 33, art. 3, commi 1 e 2 ).

1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di eta'.
2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonche' i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.
3. I rappresentanti ((delle liste)) dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purche' siano elettori ((della circoscrizione regionale)) .
4. I rappresentanti ((. . .)) delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purche' siano elettori ((della circoscrizione regionale)) .
Entrata in vigore il 31 dicembre 2005
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