Articolo 19 del Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
Articolo 17Articolo 21
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28 dicembre 1993
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27 luglio 1995
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31 dicembre 2005
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12 novembre 2017
Art. 19. (( 1. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive per cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 21-ter.
2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ))
Entrata in vigore il 12 novembre 2017
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