Articolo 27 del Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
Articolo 26Articolo 28
Versione
28 dicembre 1993
Art. 27. ( Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 25, primo comma ; legge 27
febbraio 1958, n. 64, art. 2, primo comma ; legge 23 aprile 1976,
n. 136, art. 3, lettera a) ; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2,
comma 2 )

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto cio' che non e' disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1993
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