Articolo 8 del Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
Articolo 7Articolo 9
Versione
28 dicembre 1993
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Versione
31 dicembre 2005
Art. 8. (( 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni ))
Entrata in vigore il 31 dicembre 2005
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