Art. 3. Concorso pubblico a commissario
e a direttore tecnico 1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di eta' di anni trenta.
2. Ai sensi degli articoli 4, comma 4 , e 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , per gli appartenenti alla Polizia di Stato il limite massimo di eta' di cui al comma 1 e' elevato a quaranta anni.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , fino all'anno 2026, non e' soggetta a limiti di eta' la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario degli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1), 2) e 3), del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017 .
4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di eta' di cui al comma 1 e' elevato a trentacinque anni.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell' art. 4 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 :
«Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall' art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121 .
2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2.
Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, sostengono l'esame finale.
4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che puo' essere svolto anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo e' effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.
5.
6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio operativo sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall' art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 . L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.
9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all' art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 .».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera ii), n. 5), e lettera t), numeri 1), 2) e 3) del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 :
«Art. 2 (Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato). - 1. (Omissis);
ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018:
5) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori, puo' partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, e non si applica il limite di eta' previsto dall' art. 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 ;
(Omissis);
t) nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto di quanto disposto dall' art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e' istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unita'. All'istituzione del predetto ruolo si provvede mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale:
1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unita', da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualita' dal 2001 al 2005, di cui all' art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualita' 2001; 300 per l'annualita' 2002; 300 per l'annualita' 2003; 300 per l'annualita' 2004; 300 per l'annualita' 2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola superiore di polizia, differito l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di formazione. Al termine del periodo applicativo, per il personale vincitore delle annualita' dal 2002 al 2005, il corso di formazione e' sospeso fino all'inizio del rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alle qualifiche di commissario e di commissario capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal servizio per limiti di eta' durante il periodo applicativo, ovvero prima del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato e' collocato in quiescenza con la qualifica di vice commissario, attribuita ai sensi del secondo periodo del presente punto. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualita' sono portati ad incremento del contingente dell'annualita' successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica della carriera dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianita' nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2);
2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unita', da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all' art. 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di sei mesi presso la scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario;
3) attraverso modalita' attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall' art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonche' le modalita', anche telematiche, di svolgimento del periodo applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione del corso di formazione, nonche' i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo le modalita' previste dall' art. 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
(Omissis).».
e a direttore tecnico 1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di eta' di anni trenta.
2. Ai sensi degli articoli 4, comma 4 , e 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , per gli appartenenti alla Polizia di Stato il limite massimo di eta' di cui al comma 1 e' elevato a quaranta anni.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , fino all'anno 2026, non e' soggetta a limiti di eta' la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario degli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1), 2) e 3), del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017 .
4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di eta' di cui al comma 1 e' elevato a trentacinque anni.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell' art. 4 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 :
«Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall' art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121 .
2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2.
Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, sostengono l'esame finale.
4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che puo' essere svolto anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo e' effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.
5.
6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio operativo sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall' art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 . L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.
9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all' art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 .».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera ii), n. 5), e lettera t), numeri 1), 2) e 3) del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 :
«Art. 2 (Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato). - 1. (Omissis);
ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018:
5) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori, puo' partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, e non si applica il limite di eta' previsto dall' art. 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 ;
(Omissis);
t) nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto di quanto disposto dall' art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e' istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unita'. All'istituzione del predetto ruolo si provvede mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale:
1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unita', da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualita' dal 2001 al 2005, di cui all' art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualita' 2001; 300 per l'annualita' 2002; 300 per l'annualita' 2003; 300 per l'annualita' 2004; 300 per l'annualita' 2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola superiore di polizia, differito l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di formazione. Al termine del periodo applicativo, per il personale vincitore delle annualita' dal 2002 al 2005, il corso di formazione e' sospeso fino all'inizio del rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alle qualifiche di commissario e di commissario capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal servizio per limiti di eta' durante il periodo applicativo, ovvero prima del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato e' collocato in quiescenza con la qualifica di vice commissario, attribuita ai sensi del secondo periodo del presente punto. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualita' sono portati ad incremento del contingente dell'annualita' successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica della carriera dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianita' nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2);
2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unita', da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all' art. 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di sei mesi presso la scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario;
3) attraverso modalita' attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall' art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonche' le modalita', anche telematiche, di svolgimento del periodo applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione del corso di formazione, nonche' i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo le modalita' previste dall' art. 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
(Omissis).».