Articolo 100 - Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari
Articolo 99Articolo 101
Versione
7 aprile 1895
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Versione
24 maggio 1974
Testo unico-art. 100

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092))
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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