Articolo 186 - Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari
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7 aprile 1895
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20 settembre 1947
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24 maggio 1974
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13 febbraio 1975

Art. 186.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092 ((55)) ------------ AGGIORNAMENTO (55)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 23 gennaio - 5 febbraio 1975, n. 24 (in G.U. 1ª s.s. 12/02/1975, n. 41), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 186, primo comma, del t.u. sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947. n. 833, nella parte in cui riduce di un quarto la pensione da corrispondersi alla moglie e alla prole dei dipendenti pubblici che hanno perduto il diritto a percepirla direttamente".
Entrata in vigore il 13 febbraio 1975
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