Articolo 12 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16
Articolo 11Articolo 13
Versione
10 marzo 2021
Art. 12.

Procedimento di iscrizione di una varieta' di vite

1. Il procedimento di iscrizione di una varieta' di vite nel Registro di cui all'articolo 9, regolato dagli articoli che seguono, si articola in:
a) esame della domanda di iscrizione;
b) esecuzione delle prove ufficiali per la valutazione della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione delle varieta' di vite al registro nazionale;
c) parere del Gruppo di lavoro permanente;
d) provvedimento di iscrizione della varieta' di vite.
Entrata in vigore il 10 marzo 2021
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