Articolo 10 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16
Articolo 9Articolo 11
Versione
10 marzo 2021
Art. 10. Informazioni contenute nel Registro 1. Il Registro comprende le seguenti informazioni:
a) per le varieta':
1) la specie di appartenenza della varieta' o dell'incrocio;
2) la denominazione della varieta';
3) eventuali sinonimi della varieta';
4) il costitutore o il richiedente l'iscrizione;
5) il responsabile della conservazione della varieta';
6) la descrizione ufficiale;
7) l'utilizzo;
8) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili;
b) per i cloni:
1) la denominazione della varieta' di appartenenza;
2) la denominazione del clone e indicazioni dell'eventuale biotipo;
3) il richiedente l'iscrizione del clone o l'eventuale rappresentante;
4) la descrizione ufficiale;
5) la data di iscrizione della varieta' di appartenenza;
6) il responsabile della conservazione del clone;
7) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili.
2. Il Servizio fitosanitario centrale provvede ad istituire un fascicolo, di tipo elettronico, per ogni varieta' e clone iscritto, contenente la descrizione ufficiale della varieta' e del clone e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varieta' e del clone.
Entrata in vigore il 10 marzo 2021
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