Articolo 11 del Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96
Articolo 9 bisArticolo 12
Versione
6 aprile 1993
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Versione
12 luglio 1996
Art. 11. Partecipazioni finanziarie ed enti di promozione 1. Le partecipazioni finanziarie che l'Agenzia detiene nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, nell'Istituto regionale per il finanziamento all'industria in Sicilia, nel Credito industriale sardo sono conferite al Ministero del tesoro, il quale adottera' i provvedimenti anche concernenti fusioni e incorporazioni con altri istituti di credito nazionali o internazionali, ai fini del loro razionale assetto e del conseguimento di obiettivi di economicita' di gestione.
2. Le competenze in materia di enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all' art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 sono conferite, salvo quanto previsto dal presente articolo, al Ministero del tesoro, il quale provvede al loro immediato commissariamento al fine del successivo riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione secondo criteri di razionalita' ed efficienza gestionale.
(( 3. Il Centro di formazione e studi - FORMEZ, il cui compito istituzionale e' la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attivita' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al suo assetto utilizzando le disponibilita' iscritte ai capitoli 2559 e 7640 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 10 Dipartimento della funzione pubblica, destinate al Centro di formazione e studi - FORMEZ. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La vigilanza sul FORMEZ e' esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici )) 4. L'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), il cui compito istituzionale e' la promozione industriale, risponde della propria attivita' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede al suo assetto.
Entrata in vigore il 12 luglio 1996
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