Articolo 2 della Legge 29 novembre 1990, n. 366
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 dicembre 1990
Art. 2. 1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare provvede con propri fondi alla realizzazione degli impianti speciali di sicurezza necessari per le attivita' specifiche poste in essere dall'Istituto stesso in rapporto alla singole sperimentazioni che saranno effettuate.
2. La progettazione degli impianti di cui al comma 1 avviene con la consulenza, anche in sede di collaudo, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Entrata in vigore il 6 dicembre 1990
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