Art. 5. ((Per la liquidazione della pensione normale agli ufficiali, a qualunque Arma o Corpo appartengano, si osservano le disposizioni contenute nel precedente articolo. E' fatta eccezione per coloro che rivestono un grado per il quale si deve applicare uno dei limiti di eta' sotto indicati per la cessazione dal servizio permanente, nei cui confronti - fermi restando gli importi della pensione a venti anni di servizio e gli importi massimi stabiliti dal primo e secondo comma del precedente articolo - per ogni anno di servizio successivo al ventesimo la pensione aumenta della seguente percentuale dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione:
1) Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria:
Cessazioni dal ser
vizio aventi decor- Cessazioni dal ser
renza compresa fra vizio aventi decor
Limiti il 1 luglio 1957 e renza dal 1 luglio
di eta il 30 giugno 1958 1958 in poi
45 anni.................... 2,65 per cento 2,80 per cento
46 " .................... 2,45 " 2,60 "
47 " .................... 2,30 " 2,40 "
48 " .................... 2,15 " 2,25 "
49 " .................... 2 - " 2,15 "
50 " .................... 1,90 " 2 - "
51 " .................... 1,80 " 1,90 "
2) Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria:
Cessazioni dal ser
vizio aventi decor- Cessazioni dal ser
renza compresa fra vizio aventi decor
Limiti il 1 luglio 1957 e renza dal 1 luglio
di eta il 30 giugno 1958 1958 in poi
45 anni.................... 6,80 per cento 7,20 per cento
46 " .................... 5,70 " 6 - "
47 " .................... 4,90 " 5,15 "
48 " .................... 4,25 " 4,50 "
49 " .................... 3,80 " 4 - "
50 " .................... 3,40 " 3,60 "
51 " .................... 3,10 " 3,30 "
52 " .................... 2,85 " 3 - "
53 " .................... 2,65 " 2,80 "
54 " .................... 2,45 " 2,60 "
55 " .................... 2,30 " 2,40 "
56 " .................... 2,15 " 2,25 "
57 " .................... 2 - " 2,15 "
58 " .................... 1,90 " 2 - "
59 " .................... 1,80 " 1,90 ")) ((1)) ----------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 luglio 1956, n. 734 ha disposto (con l'art. 1) che "Ferme restando per il periodo 1 luglio 1956-30 giugno 1957 le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 luglio 1957 in poi sono apportate alle norme predette che regolano il trattamento ordinario di quiescenza, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del decreto stesso, spettante agli impiegati civili, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, le modificazioni di cui ai seguenti articoli da 2 a 6."
1) Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria:
Cessazioni dal ser
vizio aventi decor- Cessazioni dal ser
renza compresa fra vizio aventi decor
Limiti il 1 luglio 1957 e renza dal 1 luglio
di eta il 30 giugno 1958 1958 in poi
45 anni.................... 2,65 per cento 2,80 per cento
46 " .................... 2,45 " 2,60 "
47 " .................... 2,30 " 2,40 "
48 " .................... 2,15 " 2,25 "
49 " .................... 2 - " 2,15 "
50 " .................... 1,90 " 2 - "
51 " .................... 1,80 " 1,90 "
2) Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria:
Cessazioni dal ser
vizio aventi decor- Cessazioni dal ser
renza compresa fra vizio aventi decor
Limiti il 1 luglio 1957 e renza dal 1 luglio
di eta il 30 giugno 1958 1958 in poi
45 anni.................... 6,80 per cento 7,20 per cento
46 " .................... 5,70 " 6 - "
47 " .................... 4,90 " 5,15 "
48 " .................... 4,25 " 4,50 "
49 " .................... 3,80 " 4 - "
50 " .................... 3,40 " 3,60 "
51 " .................... 3,10 " 3,30 "
52 " .................... 2,85 " 3 - "
53 " .................... 2,65 " 2,80 "
54 " .................... 2,45 " 2,60 "
55 " .................... 2,30 " 2,40 "
56 " .................... 2,15 " 2,25 "
57 " .................... 2 - " 2,15 "
58 " .................... 1,90 " 2 - "
59 " .................... 1,80 " 1,90 ")) ((1)) ----------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 luglio 1956, n. 734 ha disposto (con l'art. 1) che "Ferme restando per il periodo 1 luglio 1956-30 giugno 1957 le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 luglio 1957 in poi sono apportate alle norme predette che regolano il trattamento ordinario di quiescenza, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del decreto stesso, spettante agli impiegati civili, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, le modificazioni di cui ai seguenti articoli da 2 a 6."