Art. 8.
La ritenuta in conto entrate del Tesoro, da applicarsi sulle paghe e retribuzioni dei salariati statali di ruolo ai sensi dell' art. 1 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383 , convertito nella legge 31 maggio 1926, n. 898 , e stabilita nella stessa misura del 6 per cento vigente per gli impiegati civili e militari dello Stato.
I contributi per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei salariati statali di ruolo sono assunti a carico dello Stato anche per la, parte che per legge sarebbe dovuta dai salariati stessi.
Il presente articolo ha efficacia dal 1 maggio 1952.
La ritenuta in conto entrate del Tesoro, da applicarsi sulle paghe e retribuzioni dei salariati statali di ruolo ai sensi dell' art. 1 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383 , convertito nella legge 31 maggio 1926, n. 898 , e stabilita nella stessa misura del 6 per cento vigente per gli impiegati civili e militari dello Stato.
I contributi per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei salariati statali di ruolo sono assunti a carico dello Stato anche per la, parte che per legge sarebbe dovuta dai salariati stessi.
Il presente articolo ha efficacia dal 1 maggio 1952.