Art. 11.
Ai salariati che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o militare ed ai loro aventi diritto, si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo per i servizi resi allo Stato in qualita' di salariato con iscrizione all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti valutati anche per la pensione statale.
Ai salariati che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o militare ed ai loro aventi diritto, si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo per i servizi resi allo Stato in qualita' di salariato con iscrizione all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti valutati anche per la pensione statale.