Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20
Articolo 10Articolo 12
Versione
2 febbraio 1956
Art. 11.
Ai salariati che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o militare ed ai loro aventi diritto, si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo per i servizi resi allo Stato in qualita' di salariato con iscrizione all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti valutati anche per la pensione statale.
Entrata in vigore il 2 febbraio 1956
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