Art. 131. Organi responsabili
(art. 4, decreto ministeriale 16 marzo 2006) 1. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, e' autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa; presso gli organismi periferici il titolare del potere di spesa e' il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa.
2. Il comandante dell'organismo che non riveste grado dirigenziale puo' autorizzare le sottonotate spese:
a) spese afferenti alle utenze di acqua, luce, gas nonche' per quelle di cui all'art. 133, comma 1, lettera n), nell'ambito dei limiti di cui all'art. 130;
b) tutte le altre spese nei limiti di 40.000 euro. Per importi superiori e' necessaria l'autorizzazione da parte del dirigente militare o civile sovraordinato individuato dagli ordinamenti di Forza armata, o dell'Arma dei carabinieri.
3. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:
a) l'esigenza da soddisfare;
b) i motivi per i quali e' adottata la procedura in economia;
c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione;
d) l'importo presunto della spesa;
e) il capitolo di imputazione della spesa.
4. Il procedimento di acquisizione e' posto in atto dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti che, essendo preposto alla gestione amministrativa dell'organismo, adotta, nell'ambito della propria competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.
(art. 4, decreto ministeriale 16 marzo 2006) 1. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, e' autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa; presso gli organismi periferici il titolare del potere di spesa e' il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa.
2. Il comandante dell'organismo che non riveste grado dirigenziale puo' autorizzare le sottonotate spese:
a) spese afferenti alle utenze di acqua, luce, gas nonche' per quelle di cui all'art. 133, comma 1, lettera n), nell'ambito dei limiti di cui all'art. 130;
b) tutte le altre spese nei limiti di 40.000 euro. Per importi superiori e' necessaria l'autorizzazione da parte del dirigente militare o civile sovraordinato individuato dagli ordinamenti di Forza armata, o dell'Arma dei carabinieri.
3. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:
a) l'esigenza da soddisfare;
b) i motivi per i quali e' adottata la procedura in economia;
c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione;
d) l'importo presunto della spesa;
e) il capitolo di imputazione della spesa.
4. Il procedimento di acquisizione e' posto in atto dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti che, essendo preposto alla gestione amministrativa dell'organismo, adotta, nell'ambito della propria competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.