Art. 130. Limiti di spesa
(art. 3, decreto ministeriale 16 marzo 2006) 1. Per le forniture di beni e servizi il ricorso alla procedura in economia e' ammesso per importi inferiori a:
a) 130.000,00 euro per le acquisizioni di servizi, salvi quelli di cui all'art. 28, comma 1, lettera b.2) del codice per i quali l'importo e' di 200.000,00 euro;
b) 130.000,00 euro per le acquisizioni dei prodotti menzionati nell'allegato V del codice;
c) 200.000,00 euro per l'acquisizione degli altri beni.
2. Le soglie di cui al comma 1 sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dagli articoli 28 e 196 del codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del codice.
Note all'art. 130:
Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 :
"Art. 28. (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) - 1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro;
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici."
A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1251/2011, i predetti importi devono intendersi sostituiti, rispettivamente, con "130.000", "200.000" e "5.000.000" euro.".
Si riporta il testo dell'Allegato V del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 :
"Allegato V - Elenco dei prodotti di cui all'articolo 196 (appalti nel settore della difesa) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa:
Capitolo 25:
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
Capitolo 26:
Minerali metallurgici, scorie e ceneri
Capitolo 27:
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
eccettuati:
ex 27.10: Carburanti speciali
Capitolo 28:
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi eccettuati:
ex 28.09: Esplosivi
ex 28.13: Esplosivi
ex 28.14: Gas lacrimogeni
ex 28.28; Esplosivi
ex 28.32: Esplosivi
ex 28.39: Esplosivi
ex 28.50: Prodotti tossicologici
ex 28.51: Prodotti tossicologici
ex 28.54: Esplosivi
Capitolo 29:
Prodotti chimici organici
eccettuati:
ex 29.03: Esplosivi
ex 29.04: Esplosivi
ex 29.07: Esplosivi
ex 29.08: Esplosivi
ex 29.11: Esplosivi
ex 29.12: Esplosivi
ex 29.13: Prodotti tossicologici
ex 29.14: Prodotti tossicologici
ex 29.15: Prodotti tossicologici
ex 29.21: Prodotti tossicologici
ex 29.22: Prodotti tossicologici
ex 29.23: Prodotti tossicologici
ex 29.26: Esplosivi
ex 29.27: Prodotti tossicologici
ex 29.29: Esplosivi
Capitolo 30:
Prodotti farmaceutici
Capitolo 31:
Concimi
Capitolo 32:
Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici, tinture; mastici; inchiostri
Capitolo 33:
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
Capitolo 34:
Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»
Capitolo 35:
Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Capitolo 37:
Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Capitolo 38:
Prodotti vari delle industrie chimiche
eccettuati:
ex 38.19: prodotti tossicologici
Capitolo 39:
Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze
eccettuati:
ex 39.03: esplosivi
Capitolo 40:
Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori
eccettuati:
ex 40.11: Pneumatici per automobili
Capitolo 41:
Pelli e cuoio
Capitolo 42:
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili con i territori; lavori di budella
Capitolo 43:
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44:
Legno, carbone di legna e lavori di legno
Capitolo 45:
Sughero e suoi lavori
Capitolo 46:
Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio Capitolo 47:
Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
Capitolo 48:
Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone:
Capitolo 49:
Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche:
Capitolo 65:
Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti eccettuati
Capitolo 66:
Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
Capitolo 67:
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Capitolo 68:
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
Capitolo 69:
Prodotti ceramici
Capitolo 70:
Vetro e lavori di vetro
Capitolo 71:
Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
Capitolo 73:
Ghisa, ferro e acciaio
Capitolo 74:
Rame
Capitolo 75:
Nichel
Capitolo 76:
Alluminio
Capitolo 77:
Magnesio, berillio (glucinio)
Capitolo 78:
Piombo
Capitolo 79:
Zinco
Capitolo 80:
Stagno
Capitolo 81:
Altri metalli comuni
Capitolo 82:
Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni
eccettuati:
ex 82.05: Utensili
ex 82.07: Pezzi per utensili
Capitolo 83:
Lavori diversi di metalli comuni
Capitolo 84:
Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
eccettuati:
ex 84.06: Motori
ex 84.08: Altri propulsori
ex 84.45: Macchine
ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
ex 84.55: Pezzi della voce 84.53
ex 84.59: Reattori nucleari
Capitolo 85:
Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici
eccettuati:
ex 85.13: Telecomunicazioni
ex 85.15: Apparecchi di trasmissione
Capitolo 86:
Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
eccettuati:
ex 86.02: Locomotive blindate
ex 86.03: Altre locomotive blindate
ex 86.05: Vetture blindate
ex 86.06: Carri officine
ex 86.07: Carri
Capitolo 87:
Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri
eccettuati:
ex 87.08: Carri da combattimento e autoblinde
ex 87.01: Trattori
ex 87.02: Veicoli militari
ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne
ex 87.09: Motocicli
ex 87.14: Rimorchi
Capitolo 89:
Navigazione marittima e fluviale
eccettuati:
ex 89.01A: Navi da guerra
ex 89.03: Congegni galleggianti
Capitolo 90:
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici
eccettuati:
ex 90.05: Binocoli
ex 90.13: Strumenti vari, laser
ex 90.14: Telemetri
ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici
ex 90.11: Microscopi
ex 90.17: Strumenti per la medicina
ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia
ex 90.19: Apparecchi di ortopedia
ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
Capitolo 91:
Orologeria
Capitolo 92:
Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono: apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
Capitolo 94:
Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili
eccettuati:
ex 94.01A: Sedili per aerodine
Capitolo 95:
Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
Capitolo 96:
Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
Capitolo 98:
Lavori diversi".
Per il testo dell' art. 196 del decreto legislativo n. 163 del 2006 , v. nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 248 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 :
" Art. 248. (Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori - Modifiche degli allegati) - 1. I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle soglie, ai sensi della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai citati articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione.
2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l'allegato III e l'allegato VI alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 249, comma 7.
3. Ai sensi dell' articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , alle modifiche degli allegati alla direttiva 2004/17/CE e alla direttiva 2004/18/CE disposte dalla Commissione e' data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente codice che recepiscono gli allegati alle predette direttive.".
(art. 3, decreto ministeriale 16 marzo 2006) 1. Per le forniture di beni e servizi il ricorso alla procedura in economia e' ammesso per importi inferiori a:
a) 130.000,00 euro per le acquisizioni di servizi, salvi quelli di cui all'art. 28, comma 1, lettera b.2) del codice per i quali l'importo e' di 200.000,00 euro;
b) 130.000,00 euro per le acquisizioni dei prodotti menzionati nell'allegato V del codice;
c) 200.000,00 euro per l'acquisizione degli altri beni.
2. Le soglie di cui al comma 1 sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dagli articoli 28 e 196 del codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del codice.
Note all'art. 130:
Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 :
"Art. 28. (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) - 1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro;
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici."
A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1251/2011, i predetti importi devono intendersi sostituiti, rispettivamente, con "130.000", "200.000" e "5.000.000" euro.".
Si riporta il testo dell'Allegato V del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 :
"Allegato V - Elenco dei prodotti di cui all'articolo 196 (appalti nel settore della difesa) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa:
Capitolo 25:
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
Capitolo 26:
Minerali metallurgici, scorie e ceneri
Capitolo 27:
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
eccettuati:
ex 27.10: Carburanti speciali
Capitolo 28:
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi eccettuati:
ex 28.09: Esplosivi
ex 28.13: Esplosivi
ex 28.14: Gas lacrimogeni
ex 28.28; Esplosivi
ex 28.32: Esplosivi
ex 28.39: Esplosivi
ex 28.50: Prodotti tossicologici
ex 28.51: Prodotti tossicologici
ex 28.54: Esplosivi
Capitolo 29:
Prodotti chimici organici
eccettuati:
ex 29.03: Esplosivi
ex 29.04: Esplosivi
ex 29.07: Esplosivi
ex 29.08: Esplosivi
ex 29.11: Esplosivi
ex 29.12: Esplosivi
ex 29.13: Prodotti tossicologici
ex 29.14: Prodotti tossicologici
ex 29.15: Prodotti tossicologici
ex 29.21: Prodotti tossicologici
ex 29.22: Prodotti tossicologici
ex 29.23: Prodotti tossicologici
ex 29.26: Esplosivi
ex 29.27: Prodotti tossicologici
ex 29.29: Esplosivi
Capitolo 30:
Prodotti farmaceutici
Capitolo 31:
Concimi
Capitolo 32:
Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici, tinture; mastici; inchiostri
Capitolo 33:
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
Capitolo 34:
Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»
Capitolo 35:
Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Capitolo 37:
Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Capitolo 38:
Prodotti vari delle industrie chimiche
eccettuati:
ex 38.19: prodotti tossicologici
Capitolo 39:
Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze
eccettuati:
ex 39.03: esplosivi
Capitolo 40:
Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori
eccettuati:
ex 40.11: Pneumatici per automobili
Capitolo 41:
Pelli e cuoio
Capitolo 42:
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili con i territori; lavori di budella
Capitolo 43:
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44:
Legno, carbone di legna e lavori di legno
Capitolo 45:
Sughero e suoi lavori
Capitolo 46:
Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio Capitolo 47:
Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
Capitolo 48:
Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone:
Capitolo 49:
Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche:
Capitolo 65:
Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti eccettuati
Capitolo 66:
Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
Capitolo 67:
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Capitolo 68:
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
Capitolo 69:
Prodotti ceramici
Capitolo 70:
Vetro e lavori di vetro
Capitolo 71:
Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
Capitolo 73:
Ghisa, ferro e acciaio
Capitolo 74:
Rame
Capitolo 75:
Nichel
Capitolo 76:
Alluminio
Capitolo 77:
Magnesio, berillio (glucinio)
Capitolo 78:
Piombo
Capitolo 79:
Zinco
Capitolo 80:
Stagno
Capitolo 81:
Altri metalli comuni
Capitolo 82:
Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni
eccettuati:
ex 82.05: Utensili
ex 82.07: Pezzi per utensili
Capitolo 83:
Lavori diversi di metalli comuni
Capitolo 84:
Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
eccettuati:
ex 84.06: Motori
ex 84.08: Altri propulsori
ex 84.45: Macchine
ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
ex 84.55: Pezzi della voce 84.53
ex 84.59: Reattori nucleari
Capitolo 85:
Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici
eccettuati:
ex 85.13: Telecomunicazioni
ex 85.15: Apparecchi di trasmissione
Capitolo 86:
Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
eccettuati:
ex 86.02: Locomotive blindate
ex 86.03: Altre locomotive blindate
ex 86.05: Vetture blindate
ex 86.06: Carri officine
ex 86.07: Carri
Capitolo 87:
Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri
eccettuati:
ex 87.08: Carri da combattimento e autoblinde
ex 87.01: Trattori
ex 87.02: Veicoli militari
ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne
ex 87.09: Motocicli
ex 87.14: Rimorchi
Capitolo 89:
Navigazione marittima e fluviale
eccettuati:
ex 89.01A: Navi da guerra
ex 89.03: Congegni galleggianti
Capitolo 90:
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici
eccettuati:
ex 90.05: Binocoli
ex 90.13: Strumenti vari, laser
ex 90.14: Telemetri
ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici
ex 90.11: Microscopi
ex 90.17: Strumenti per la medicina
ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia
ex 90.19: Apparecchi di ortopedia
ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
Capitolo 91:
Orologeria
Capitolo 92:
Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono: apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
Capitolo 94:
Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili
eccettuati:
ex 94.01A: Sedili per aerodine
Capitolo 95:
Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
Capitolo 96:
Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
Capitolo 98:
Lavori diversi".
Per il testo dell' art. 196 del decreto legislativo n. 163 del 2006 , v. nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 248 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 :
" Art. 248. (Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori - Modifiche degli allegati) - 1. I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle soglie, ai sensi della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai citati articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione.
2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l'allegato III e l'allegato VI alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 249, comma 7.
3. Ai sensi dell' articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , alle modifiche degli allegati alla direttiva 2004/17/CE e alla direttiva 2004/18/CE disposte dalla Commissione e' data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente codice che recepiscono gli allegati alle predette direttive.".