Articolo 4 del Decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379
Articolo 3Articolo 5
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17 settembre 1987
Art. 4. 1. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto e dall'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , e 18 maggio 1987, n. 269 , si applica l' articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Entrata in vigore il 17 settembre 1987
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