Art. 8. Disponibilita' finanziarie e gestione 1. L'Istituto provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2;
b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalita' istituzionali della Fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo, nell'ambito delle somme destinate al teatro di prosa;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
d) eventuali proventi di gestione;
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali.
1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), l'Istituto presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle singole finalita' istituzionali. Il contributo e' assegnato, in misura non inferiore all'1 per cento delle somme indicate al comma 1, lettera b), sentita la commissione consultiva per il teatro, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni. (1)
2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalita' di cui ((all'articolo 12 della)) legge 21 marzo 1958, n. 259 .
3. L'Istituto, ((...)) , anche quando non esercita attivita' commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall' articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile , in quanto compatibili.
4. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, all' ((Ministero per i beni e le attivita' culturali)) ed al ((Ministero dell'economia e delle finanze)) , per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "In sede di prima applicazione, il programma dell'attivita' di cui all' articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 , e' presentato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2;
b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalita' istituzionali della Fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo, nell'ambito delle somme destinate al teatro di prosa;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
d) eventuali proventi di gestione;
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali.
1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), l'Istituto presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle singole finalita' istituzionali. Il contributo e' assegnato, in misura non inferiore all'1 per cento delle somme indicate al comma 1, lettera b), sentita la commissione consultiva per il teatro, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni. (1)
2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalita' di cui ((all'articolo 12 della)) legge 21 marzo 1958, n. 259 .
3. L'Istituto, ((...)) , anche quando non esercita attivita' commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall' articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile , in quanto compatibili.
4. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, all' ((Ministero per i beni e le attivita' culturali)) ed al ((Ministero dell'economia e delle finanze)) , per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "In sede di prima applicazione, il programma dell'attivita' di cui all' articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 , e' presentato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".