Articolo 7 del Decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 febbraio 1998
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Versione
24 febbraio 2004
Art. 7. (( (Personale). )) (( 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.
2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le eventuali procedure di mobilita', conseguenti alla destinazione presso le sedi dell'Istituto, sono definite dal consiglio di amministrazione previo accordo con le organizzazioni sindacali piu' rappresentative. ))
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004
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