Articolo 9 del Decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20
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27 febbraio 1998
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24 febbraio 2004
Art. 9. Vigilanza e amministrazione straordinaria 1. L' ((Ministero per i beni e le attivita' culturali)) e' titolare del potere di vigilanza sulla gestione dell'Istituto. Puo' disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:
a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'Istituto;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entita';
c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
d) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi.
2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.
3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarita' ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorita' vigilante.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004
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