Articolo 23 della Legge 7 luglio 1907, n. 429
Articolo 22Articolo 24
Versione
27 luglio 1907
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Versione
26 ottobre 1913
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Versione
16 dicembre 2009
Art. 23. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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