Articolo 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14
Articolo 4
Versione
19 febbraio 2005
Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 19 febbraio 2005
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