Articolo 2 del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
Articolo 1Articolo 3
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31 ottobre 1998
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18 maggio 1999
Art. 2. 1. Il finanziamento delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti (( alle province e )) ai comuni e' assicurato mediante i trasferimenti erariali aggiuntivi temporaneamente assegnati, ai sensi dell' articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come integrato dalle disposizioni recate dall' articolo 48, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , sino a tutto l'anno relativo al periodo d'imposta assunto a riferimento dai decreti annuali di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per il periodo successivo a quello determinato in applicazione del comma 1 e sino all'anno precedente a quello in cui verra' applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell' articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , i proventi dell'addizionale (( provinciale e )) comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, vengono ripartiti ((fra le province e)) fra i comuni dal Ministero dell'interno in misura proporzionale ai trasferimenti erariali aggiuntivi richiamati al comma 1.
3. A decorrere dall'anno in cui verra' applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell' articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , la ripartizione dei proventi dell'addizionale ((provinciale e)) comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, e' effettuata dal Ministero dell'interno secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 7. Contestualmente all'applicazione della rideterminazione della spesa, ai sensi dell' articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , si procedera' con appositi provvedimenti alla determinazione della riduzione o dell'aumento dei trasferimenti statali da operare e da consolidare, ((per ciascuna provincia e)) per ciascun comune, in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 2, e la spesa come sopra rideterminata, nonche' ai relativi eventuali conguagli.
(( 3-bis. Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali derivanti dall'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 59 del 1997 , fissata in misura non inferiore a un punto percentuale, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari ai comuni, salvo eventuale conguaglio ))
Entrata in vigore il 18 maggio 1999
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