Articolo 3 del Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498
Articolo 2Articolo 4
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20 marzo 2001
Art. 3. 1. ((Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari e' accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata, sentito il Garante del contribuente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento.)) Ove tale periodo si protragga oltre quindici giorni, la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio e' fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data medesima.
Entrata in vigore il 20 marzo 2001
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