Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3
Articolo 9Articolo 11
Versione
20 gennaio 1972
Art. 10.
Il trasferimento alle Regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 8, comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonche' al relativo arredamento.
La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sara' fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a cio' delegati, rispettivamente, dal Ministero della pubblica istruzione e dalla amministrazione regionale.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente