Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3
Articolo 2
Versione
20 gennaio 1972
Art. 1.
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
Il trasferimento predetto riguarda tutte le funzioni amministrative tra le quali sono comprese quelle concernenti:
a) l'assistenza agli alunni bisognosi anche a mezzo dei patronati scolastici;
b) il trasporto gratuito, e relativi oneri assicurativi, degli alunni della scuola materna, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali;
c) le facilitazioni, anche sotto forma di buoni-libro, per l'acquisto di libri di testo da parte degli alunni delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed artistiche;
d) la concessione di sussidi, incoraggiamenti e borse di tirocinio e di studio, anche sotto forma di assegnazione di posti gratuiti o semi-gratuiti in convitti annessi agli istituti tecnici e professionali statali, allo scopo di facilitare agli alunni meritevoli, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, la prosecuzione degli studi nelle scuole secondarie superiori ed artistiche;
e) la concessione di sussidi per l'assistenza dei subnormali;
f) gli interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuole materne anche non statali;
g) ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di cui al precedente primo comma.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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