Articolo 22 - Accordo della Legge 2 febbraio 2001, n. 15
Articolo 21Articolo 23
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21 febbraio 2001
Art. 22

Le due Parti favoriranno l'invio di attrezzature e materiale per la realizzazione di progetti specifici nel quadro dell'intensificazione della collaborazione educativa, accademica e tra Amministrazioni.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2001
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