Articolo 10 - Accordo della Legge 2 febbraio 2001, n. 15
Articolo 9Articolo 11
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21 febbraio 2001
Art.10

Le Parti promuoveranno lo sviluppo delle iniziative e l'interscambio in materia di ricerca storica, di compilazione del materiale bibliografico e di informazione.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2001