Articolo 27 - Accordo della Legge 2 febbraio 2001, n. 15
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21 febbraio 2001
Art. 27

I suoli, gli edifici o parte di edifici di proprieta' dello Stato o delle istituzioni culturali di ciascuna delle Parti sono esentati, nel territorio dell'altra, dalle imposte dirette erariali che colpiscono detti immobili e i loro redditi, a condizione che gli immobili stessi siano adibiti da dette istituzioni alle finalita' del presente Accordo.
Alla stessa condizione e' esente dalle proposte e tasse il trasferimento dei diritti di proprieta' degli immobili a favore degli
Istituti Culturali
Le Parti favoriranno inoltre reciprocamente le esenzioni dai diritti doganali per l'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio o scientifico e di altro materiale richiesto per la costituzione e il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'art. 14, ivi compresi libri riviste, giornali, pubblicazioni periodiche, registrazioni, riproduzioni artistiche, dischi CD ROM, cassette e video cassette, cosi' come di altro materiale che contribuisca allo sviluppo, delle attivita' previste nel presente Accordo, nella misura in cui non costituiscano oggetti di lusso. Per i film didattici, di informazione e di documentazione verra' agevolata l'importazione in franchigia con l'obbligo della riesportazione.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2001
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