Articolo 6 - Accordo della Legge 2 febbraio 2001, n. 15
Articolo 5Articolo 7
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21 febbraio 2001
Art. 6

Le Parti favoriranno la realizzazione di produzioni cinematografiche in regime di coproduzione e codistribuzione nell'ambito della legislazione interna di ciascuna Parte e degli accordi bilaterali esistenti in materia.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2001
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