Provvedimento: […] 3.3.1) Il Tribunale di Arezzo ha respinto tale domanda ritenendo che “non può, tuttavia, essere accolta la domanda della società attrice nella parte in cui si chiede che la strada di lottizzazione sia eseguita a spese dei convenuti in quanto nessun accordo in tal senso era stato preso tra le parti, né parte attrice ha provato che la costruzione della strada, allo stato, sia divenuta più onerosa e/o costosa rispetto all'epoca in cui doveva essere realizzata”. […] Emerge dunque per tabulas come le parti si fossero contrattualmente accordate per porre i costi di realizzazione della strada in questione a carico, indistintamente, di tutte le parti stesse, con ciò risultando destituita di fondamento la valutazione del tribunale secondo cui non risultavano accordi in tal senso.
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