Articolo 19 - Accordo della Legge 2 febbraio 2001, n. 15
Articolo 18Articolo 20
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21 febbraio 2001
Art. 19

La cooperazione in materia tecnologica e la formazione tecnico-professionale tra le Parti, si realizzera' con gli accordi che su questa materia specifica esse sottoscrivano.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2001
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